L'Enpals, con la circolare 16/09/2008 n.17, in merito agli sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello ex art. 1, c.67, L. 247/2007, ha precisato che l'agevolazione entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico azienda costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle imprese che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'INPS.
Ne consegue che fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio verrà operato principalmente sull'aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS e solo in caso di successiva capienza, in relazione alla contribuzione minore.
Quindi il beneficio contributivo a carico datore di lavoro sarà pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all'1,19% in relazione alla contribuzione minore.
Inoltre ricorda l'ENPALS l'aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per l'assunzione agevolata.
Rimane invece totale lo sgravio sulla quota a carico lavoratore.