L’Enpals, con la circolare 3/12/2010 n.18, ha diffuso le modalità con le quali, coloro che hanno beneficiato della proroga della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per gli eventi calamitosi che hanno interessato i territori della regione Abruzzo, dovranno procedere al versamento delle somme dovute in 120 rate senza l’applicazione di interessi ed oneri accessori.
In particolare le imprese dovranno quantificare l’importo del complessivo debito esistente nei confronti dell’Enpals, sommando la contribuzione previdenziale dovuta e relativa al periodo di sospensione, suddividerlo in 120 rate mensili di uguale importo, la prima delle quali dovrà essere pagata entro il 31/01/2011.
L’Enpals ricorda che vi sono due tipologie di soggetti beneficiari: coloro che hanno fruito della sospensione per il periodo dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 e coloro che hanno beneficiato del differimento della sospensione fino al 15/12/2010 (si tratta in particolare di persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro).
Coloro che rientrano in quest’ultimo gruppo dovranno far pervenire all’Enpals entro il 31 gennaio 2011 un’autocertificazione con relativa assunzione di responsabilità per le dichiarazioni falsi e mendaci redatta secondo il fac simile allegato alla circolare 18/2010 e attestante il possesso dei requisiti che riconoscono la proroga della sospensione contributiva fino al 15/12/2010.
Detta autocertificazione dovrà essere inviata a mezzo telefax o posta elettronica alle sede Enpals territorialmente competenti.