Spettacolo: istruzioni operative per fruire dell’indennità di discontinuità
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, facendo seguito al D.lgs. 175/2023, ha precisato che in via transitoria i lavoratori dello spettacolo possono fruire dell’indennità di discontinuità già a partire dal 2023 (anche se la misura sarà strutturale dal 1° gennaio 2024) purché la domanda venga presentata non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023.
L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al FPL dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.
L’INPS ricorda che sono destinatari dell’indennità di discontinuità i lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e gli altri lavoratori a tempo determinato (operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa ecc.).
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, essere residente in Italia da almeno un anno, essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPL dello spettacolo, non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
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