Spettacolo: il certificato di malattia segue le regole genarali
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito alla prestazione economica di malattia a pagamento diretto per i soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.L. 73/2021.
Preliminarmente si ricorda che il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o, laddove ciò non sia eccezionalmente possibile, in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione.
Al riguardo, si applicano le disposizioni normative valide per la generalità dei lavoratori sulla base delle quali il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’INPS e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio.
Il certificato, che riporta i dati previsti dal disciplinare tecnico allegato al DM 18.4.2012, viene recepito dall’INPS e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore, presenti nelle banche dati dell’Istituto.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di indicare alla Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura, ha a disposizione il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (disponibile sul sito www.inps.it), nel quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.
Il modello, al quale può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica (ad esempio, il contratto di lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento – individuata sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore - mediante i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).
Per i datori di lavoro si ribadisce, invece, quanto precisato al paragrafo 2.5 della circolare 132/2021 in merito all’importanza che venga correttamente valorizzato, nell’ambito dei flussi mensili Uniemens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento.
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