Spettacolo: definite la categorie discontinue
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il decreto del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, recante l’individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.
Ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, c. 6, della L. 106/2022, sono stati individuati quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lett. b), dell’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 182/1997, quelli appartenenti alle seguenti categorie:
· operatori di cabine di sale cinematografiche;
· impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
· maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
· impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
· lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
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