Spettacolo: dal 1° gennaio l’indennità di discontinuità
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, ha fornito indicazioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ex D.Lgs. 175/2023.
Come noto, il citato decreto legislativo prevede un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
In particolare, l’art. 1 introduce l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
Il medesimo D.Lgs. 175/2023, all’art. 8, prevede che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022, a seguito di domanda da presentarsi all’INPS, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 2023, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 3 della circolare 2/2024.
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