Il Ministero della salute ha aggiornato al 31 marzo 2020 le FAQ pubblicate sul proprio sito internet e relative all’emergenza epidemiologica covid-19, tra cui è precisato che al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento. Non sono necessarie certificazioni aggiuntive. In ogni caso può essere effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno. Sempre riguardo all’ambito lavorativo, viene confermato quello che già era contenuto nel DPCM 8/03/2020, ossia che le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono: mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; evitare contatti sociali e spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In questa situazione l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale e, se necessaria certificazione ai fini INPS per assenza da lavoro, rilascia una dichiarazione all'INPS, al datore di lavoro e al medico in cui dichiara che, per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando data di inizio e fine.