Spetta al lavoratore provare la promozione automatica
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/05/2013 n.11717, cambiando orientamento rispetto alla pronuncia del 2009 (sent. 15406/2009), ha deciso che spetta al dipendente l’onere di provare di aver diritto alla promozione automatica ai sensi dell’art.2013 c.c. per essere stato assegnato a mansioni superiori e aver svolto l’attività per un certo periodo di tempo sostituendo un altro lavoratore assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La Suprema Corte affronta la richiesta di una lavoratrice che si è vista respingere il ricorso volto a ottenere l’applicazione dell’art. 2013 c.c. che prevede che in caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta. Inoltre, continua il codice civile, l’assegnazione diviene definitiva se non ha avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dalla contrattazione collettiva.
Secondo i giudici di legittimità ricade sul lavoratore l’onere di provare sia il reale svolgimento delle mansioni superiori, sia il rispetto dei periodi stabiliti dal contratto collettivo nazionale, fermo restando che le predette attività devono essere state preventivamente approvate dal datore di lavoro.
In ogni caso rimane salva la possibilità per l’azienda di provare che l’assegnazione alle mansioni superiori era funzionale alla sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La Corte di Cassazione ritorna sui propri passi (sent.ze 3529/1999 e 4740/1989) dopo che nel 2009 (sent. 15406/2009) aveva deciso che gravava sul datore di lavoro la prova che il lavoratore sostituito aveva diritto alla conservazione del posto, dato che si tratta di un elemento che ha carattere impeditivo e non costitutivo negativo, in quando previsto come causa di esclusione del diritto all’assegnazione definitiva per insussistenza della vacanza del posto. Questa presa di posizione trovava fondamento nel fatto che solo il datore di lavoro ha la piena disponibilità e prossimità della circostanza da provare.
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