Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, con la circolare 4 settembre 2020 n. 13, ha precisato che il lavoratore affetto da particolari patologie, può richiedere al proprio datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica per accertare la condizione di fragilità ed evitare così di essere maggiormente esposto a Covid-19 durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

La circolare definisce la fragilità come quella condizione dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid-19, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Pertanto questi lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di adottare adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione da Covid-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es: malattie cardiovascolari, respiratorie, e metaboliche).

Le richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente.

Ferma restando la possibilità di nominare un medico competente anche nei casi in cui non è previsto l’obbligo per Legge (art.18, c.1, lett. a) D.lgs. 81/2008), i datori di lavoro possono inviare il lavoratore che ha richiesto la visita presso: l’INAIL, le ASL e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19.

All’esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea, solo i casi che non consentono soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche di prevenzione, diagnosi e cura.

La circolare 13/2020 ricorda anche che il DL 83/2020 non ha prorogato la disposizione contenuta nell’art. 83 del DL 34/2020 (L. 77/2020) relativa all’obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età  o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In ogni caso, le visite mediche richieste per effetto della predetta disposizione entro il 31 luglio 2020, saranno regolarmente svolte.

Infine la circolare congiunta ribadisce che sono ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, la visita medica periodica e quella alla cessazione del rapporti di lavoro nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008.