Spetta ai genitori affidatari l’Assegno unico e universale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni operative che devono essere seguite per l’inoltro della domanda di Assegno unico e universale da parte dei genitori affidatari in caso di difficoltà della famiglia di origine che priva temporaneamente il minore di un ambiente idoneo.
Come si ricorderà l’art. 6 del D.lgs. 230/2021 prevede che la domanda di Assegno unico e universale possa essere presentata dal tutore o dalla persona affidataria (compresi i nonni per i nipoti come precisato dall’INPS con la circolare 23/2022), in presenza di un provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio sociale locale o dal Tribunale ai sensi della Legge 184/1983, al fine di tutelare il minore in affido familiare anche preadottivo.
Secondo l’INPS, ai fini della presentazione della domanda telematica di assegno unico, la famiglia affidataria oppure i patronati devono compilare la specifica opzione “Genitore affidatario per affido preadottivo o temporaneo” e allegare necessariamente il provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente, a cui l’istanza viene posta in stato di evidenza.
Se l’INPS accoglie la domanda, possono iniziare i pagamenti delle mensilità dell’Assegno Unico e universale il cui importo è determinato sulla base del valore ISEE (se presente) del minore.
Infatti, l’Istituto previdenziale ricorda che il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 159/2013.
Diversa invece la situazione per il minore che si trovi in affidamento preadottivo. Questo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
Infine, si segnala che se è già stata presentata la domanda di Assegno unico e universale dai genitori naturali, e la presenza di questa non consente l’inoltro della legittima istanza da parte della famiglia affidataria, l’INPS disporrà la revoca della prima (con recupero dell’indebito, se sono state erogate delle mensilità) e segnalerà come discordante l’eventuale DSU dei genitori naturali in cui sia presente il minore.
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