L'ASSONIME, con la risoluzione del caso n. 8 del 28 ottobre 2009, ha specificato che il socio di una società quotata può visionare il libro soci, senza alcuna schermatura, e, in tal modo, accedere agli indirizzi di altri piccoli azionisti e prendervi contatto per tutelare i propri diritti e quelli dell'azionariato di minoranza.
Sotto il profilo della disciplina sulla privacy, infatti, non sembra sussistere un limite all'esercizio del diritto di ispezione dell'intero contenuto del libro soci di una Spa e di trarne copia. Sotto l'aspetto del diritto societario, il diritto di ispezionare il libro soci e di prenderne copia ha, inoltre, un contenuto ampio in ragione della strumentalità che la conoscenza di ulteriori informazioni può avere rispetto all'esercizio di altri diritti fondamentali e si estende a tutte le informazioni in esso indicate.