La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/08/2019 n.21675, ha deciso che nelle realtà aziendali complesse il datore di lavoro può assumere con contratto a termine nuovo personale in sostituzione degli assenti per malattia senza dovere indicare i nominativi di questi ultimi.

Nel caso in esame un lavoratore si era rivolto al Tribunale del lavoro affinchè dichiarasse la nullità del termine apposto al contratto e condannasse l’azienda alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione al lavoratore ritenendo che la causale del contratto a termine, apposta per ragioni sostitutive, non fosse sufficientemente specifica e tale da consentire un’effettiva e concreta verifica della sussistenza delle ragioni addotte.

Di diverso avviso la Suprema Corte che ha cassato la sentenza dei giudici d’appello richiamando un costante orientamento (Cass. sent. n. 30553/2018, 25384/2014, 565/2012, 8966/2012, 6216/2012, 9602/2011 e 14868/2011) secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentono di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.