Sostegno alle famiglie: al via dal 1° luglio 2021 l’assegno temporaneo
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 135/2021 è stato pubblicato il DL 8/06/2021 n. 79 che riconosce per sei mesi (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, un assegno temporaneo mensile che tiene conto delle soglie ISEE e del numero dei figli minori.
Si tratta quindi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che per fruire dell’assegno temporaneo dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.
Tra i primi essere cittadino italiano, comunitario oppure extraUE purché in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Inoltre è necessario essere soggetti IRPEF in Italia, avere il domicilio o la residenza in Italia e avere figli di minore età.
Riguardo alla residenza viene chiesto di possederla da almeno due anni, anche non continuativi.
L’erogazione dell’assegno è inoltre subordinata al possesso dell’ISEE che non può essere superiore a 50 mila euro.
Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero gli istituti di patronato, secondo le modalità che verranno definite dall’Istituto previdenziale con apposita circolare.
La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le istanze presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione avviene mediante accredito sull’IBAN del richiedente oppure con bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso del minore, l’assegno, che è esente da IRPEF, può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza, con eventuali misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e con le misure previste dalla L. 46/2021 (ANF con almeno tre figli minori erogato dai Comuni, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità e detrazioni fiscali).
Resta esclusa la compatibilità con l’ANF.
Per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, l’assegno viene erogato congiuntamente ad esso e con le modalità del REM fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Il beneficio complessivo si ottiene sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di REM.
Sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ai percettori dell’ANF è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli e di euro 55 per ciascun figlio, peri nuclei familiari di almeno 3 figli.
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