Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

L’art. 1 del D.Lgs. 72/2018 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.

Il perimetro di operatività della norma comprende tutti i casi in cui si tratti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di CIGO e CIGS, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di CIGO/CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.

Il trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il trattamento non può essere richiesto per:

  1. a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, c. 1, del codice penale o per reati ad essi connessi;
  2. b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
  3. c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Il trattamento deve essere richiesto mediante apposita istanza, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale cigsonline, dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato.