Sostegno al reddito per i call center: obblighi contributivi e informativi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese ammesse al trattamento di sostegno al reddito.
Secondo quanto disposto dall’art. 4 del DI 22763/2015, recante le disposizioni attuative della misura di sostegno al reddito, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
Ai fini della determinazione dell’obbligo del versamento di tale contributo, nonché della sua misura, si applicano le disposizioni recate dal citato D.Lgs. 148/2015 (cfr. l’art. 6 del DI 22763/2015), illustrate con la circolare n. 9/2017.
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile. Al riguardo, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 148/2015, e del citato articolo 6 del DI 22763/2015, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015), anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.
Per ciò che concerne, in particolare, il TFR, l’INPS ricorda, inoltre, che le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015.
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