L’INPS, con la circolare n. 21 dell’11 febbraio 2020, ha fornito istruzioni operative e contabili alle aziende ammesse del settore dei call center al trattamento di sostegno al reddito, descrivendo le modalità di gestione delle domande di indennità del settore e indicando la corretta compilazione del flusso UNIEMENS.

Il DI 22763/2015, all’art. 1, riconosce ai lavoratori impiegati nel settore dei call center un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici mesi.

All’art. 2 del medesimo decreto, è previsto che la suddetta indennità possa essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale, valutata dal Ministero del Lavoro.

Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, di cui al c. 66 dell’art. 2 della L. 92/2012, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.

L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista.

In presenza di un accordo siglato nell'anno 2019 - con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019 - è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2019.

La circolare INPS precisa, inoltre che:

  • è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa);
  • le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Considerato, infine, che il settore dei call center è coperto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica il medesimo principio stabilito in caso di compatibilità dei trattamenti in deroga con le prestazioni previste dal FIS, di cui alle circolari 56/2016 e 176/2016, in base al quale ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti e, in caso di sovrapposizione, la prestazione non prevalente potrà essere riconosciuta limitatamente ai periodi non sovrapposti.