L’INPS, con il messaggio n. 2241 del 10 giugno 2021, ha fornito precisazioni in merito all’applicazione degli stanziamenti al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsti dall’art. 9 del D.L. 41/2021 (L. 69/2021).

In particolare, si ricorda che il citato art. 9 ha esteso l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive intervenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, prevedendo, altresì, un incremento della dotazione del Fondo nella misura di 186,7 milioni di euro.

Le suddette risorse, secondo quanto chiarito anche dal Ministero del Lavoro con la nota 4850/2021, possono essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazione erogate dal Fondo.

Di conseguenza, l’INPS, prendendo atto dell’orientamento del Dicastero, ha ritenuto necessario rendere noto, con il messaggio in commento, che le indicazioni fornite con la circolare 72/2021, che limitavano l’impiego del predetto stanziamento (186,7 milioni di euro) esclusivamente al finanziamento dei trattamenti in deroga di cui all’art. 8, c. 2, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), escludendolo per le altre tipologie di prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo, devono ritenersi superate.