L’INPS, con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, ha informato che attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del Decreto Sostegni, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione.

Il termine di presentazione delle domande di tutte queste prestazioni, su concorde parere ministeriale, è stato fissato al 30 settembre 2021.