È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il decreto legge n. 73 del 25.5.2021 (c.d. Decreto Sostegni – bis), recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il provvedimento, entrato in vigore il 26 maggio 2021, introduce importanti novità nell’art. 40. In particolare, si dispone che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, c. 1, del D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1.4.2021 – 30.6.2021) che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (con le RSA o RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26.5.2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26.5.2021 e il 31.12.2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all'accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali di integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

Per i trattamenti concessi ai sensi della presente disposizione non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati di cui all’art. 8, c. 1, del D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1.4.2021 – 30.6.2021 - stessi destinatari delle disposizioni precedenti sulla Cigs in deroga), che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ex artt. 11 (Cigo) e 21 (Cigs) del D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contrito addizionale fino al 31.12.2021.

Ai datori di lavoro che presentano la domanda di Cigo o Cigs esente dal contributo addizionale:

  • È precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021. Restano sospese, nello stesso periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi n cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.
  • È preclusa, nel medesimo periodo (per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021), indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per GMO ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966 e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della stessa legge (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per GMO da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi:

  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
  • Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente più rappresentative a livello   nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
  • Licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.