Sospesi i contributi per i titolari di partita IVA e i Co.co.co. durante la malattia o l’infortunio
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 11/05/2018 n.69, interviene sull’art. 14 della Legge 81/2017 che prevede la possibilità, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo, per precisare che tale facoltà interessa sia i titolari di partita Iva si i collaboratori coordinati e continuativi.
Per quanto riguarda i titolari di partita Iva, l’INPS ricorda che restano esclusi gli imprenditori (art. 2082 c.c.) ed i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), mentre sono interessati dalla citata disposizione le professioni intellettuali (art.2229 c.c.), sia regolamentate, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, che non regolamentate, il contratto che ha ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) ed i rapporti destinatari di disciplina speciale.
Invece, in merito all’identificazione delle Co.co.co., la circolare richiama l’art.15 del D.Lgs. 81/2017 che, modificando l’art. 409 del C.P.C., ha chiarito che la collaborazione si ha quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa.
Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
- presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
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