L’INAIL, con la circolare 18/11/2016 n.41, ha reso noto che possono fruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, prevista dall’art. 48 del DL 189/2016, i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto citato nei Comuni interessati dal sisma che ha colpito il centro Italia.

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei territori terremotati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979 a condizione che abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore al 24 agosto 2016 e che il professionista abbia eletto domicilio professionale prima del 24 agosto 2016 nei suddetti territori.

Secondo l’INAIL la sospensione si applica anche ai soggetti, residenti negli stessi Comuni, tenuti al rinnovo dell’assicurazione c.d. casalinghe, ossia quelle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico stesso.

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

E’ sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, per le seguenti categorie di soggetti:

- soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali)

- pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili)

- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale)

- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale)

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).

Tra i versamenti oggetto di sospensione rientrano, anche, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto assicurativo, in corso alla data del 24 agosto u.s..

Per espressa previsione normativa, l’INAIL non rimborserà i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Gli adempimenti e i versamenti che hanno fruito della sospensione dovranno essere effettuati come segue:

- entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017

- entro il 16 ottobre 2017 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017

- entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata

- entro il 30 ottobre 2017 devono essere presentate le denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione

- entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

Rimane salva la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale. In questo caso devono presentare apposita domanda alla sede INAIL competente utilizzando l’apposito modello, dove deve essere indicato l’ammontare complessivamente dovuto e il numero di rate. In questo caso l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e la prima deve essere versata entro il 16 ottobre 2017.

In aggiunta alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi fino al 30 settembre 2017 e alla sospensione fino al 31 dicembre 2016 delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva, l’articolo 49 del decreto legge dispone la sospensione fino al 31 maggio 2017 dei termini processuali e sostanziali, dei termini comportanti prescrizioni e decadenze e il rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti.

Inoltre, è stata sospesa fino al 31 maggio 2017 l’emissione degli avvisi bonari.

In merito al possesso del DURC da parte delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma, l’INAIL ricorda che i requisiti di regolarità devono essere circoscritti al cantiere e quindi devono riguardare solo i lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.

Ne deriva che i premi assicurativi oggetto di verifica della regolarità debbano essere determinati esclusivamente con riferimento all’imponibile contributivo e alle lavorazioni esercitate nello specifico cantiere, con necessità di istituire una posizione assicurativa territoriale specifica.

Per effetto di questa deroga prevista dall’art. 35 del DL 189/2016 alla disposizioni generali, le imprese interessate devono quindi presentare per ogni cantiere una denuncia telematica di apertura di una nuova posizione assicurativa entro 30 giorni dall’inizio dei lavori ed effettuare alle scadenze predeterminate l’autoliquidazione per ciascuna PAT.