L’INL, con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, ha fornito indicazioni ai propri ispettori con riferimento all’adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, come da ultimo modificato dal D.L. n. 146/2021.

La circolare ribadisce innanzitutto la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all'Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all'adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell'INL in materia di lavoro irregolare.

Un chiarimento di particolare rilevanza riguarda l’ipotesi della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. L’INL specifica che il provvedimento di sospensione può essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

Ulteriori indicazioni riguardano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per le seguenti ipotesi:

  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.