L'INPS, con il messaggio 12/11/2009 n.25912, ha fornito le istruzioni operative che le banche devono osservare per accedere telematicamente alla consultazione della banca dati dell'istituto previdenziale per accertare che il lavoratore si trova in Cig, al fine di provvedere alla sospensione per 12 mesi le rate del mutuo per l'acquisto della prima casa.
Le modalità operative fornite dall'INPS chiudono così un percorso iniziato con l'accordo quadro del 25/03/2009 siglato con l'ABI ed il Ministero dell'economia con il quale le banche si assumevano l'impegno a sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, senza nuovi oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso.
Beneficiari della sospensione delle rate di mutuo sono tutti i sottoscrittori dello stesso o un componente del nucleo familiare convivente che abbia usufruito degli ammortizzatori sociali per sospensione dal lavoro ovvero sia stato licenziato oppure abbia ricevuto l'assegnazione della somma una tantum per le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
Al fine di semplificare l'iter per la concessione del beneficio predetto il 5 agosto u.s. è stato siglato un nuovo accordo tra ABI, Ministero dell'economia e INPS con il quale l'Istituto previdenziale si è impegnato a rendere disponibile alle banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso una connessione telematica tra reti informatiche.
In sostanza la banca controllerà se un soggetto potrà fruire della sospensione del mutuo perché destinatario di un ammortizzatore sociale.