Con circolare n. 39 del 6 marzo 2009, l'INPS mette in evidenza le novità introdotte dall'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, che ha potenziato ed esteso gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
In sintesi, le principali modifiche sono:
- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, erogato in caso di sospensione, che viene fissato in 90 giornate nell'anno solare;
- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione, che viene fissato in 90 giornate nell'anno solare.
I trattamenti in argomento (disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti) non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nei casi di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a temo parziale verticale, nonché nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- estensione, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista.