Sospensione dell’attività per violazioni in materia di sicurezza anche senza reiterazione
A cura della redazione
L’INL, con la circolare n. 3 del 9/112021, ha fornito alcune indicazioni in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale la cui disciplina, contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 81/2008, è stata rivista dall’art. 13 del DL 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), tra le quali che per l’adozione del provvedimento non è più richiesto che le violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza siano reiterate.
La circolare evidenzia da subito che la nuova formulazione della citata norma attribuisce all’INL il compito di adottare il provvedimento di sospensione, eliminando ogni forma di discrezionalità. Non viene più utilizzata la formulazione precedente “ha la possibilità”.
L’INL può solo fare decorrere gli effetti del provvedimento in un momento successivo. Infatti la norma prevede che gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Già in passato, con circ. n. 33/2009, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito la necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscono, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
L’INL prende poi in considerazione le due condizioni che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività: lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Riguardo alla prima, che vede una riduzione della percentuale di lavoratori irregolari dal 20% al 10% in presenza dei quali viene adottata la sospensione, l’INL sottolinea che non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.
La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 che ritiene tale la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (…) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Vanno quindi conteggiati, nel rispetto dei precedenti orientamenti forniti dal Ministero del lavoro: i collaboratori familiari, anche se impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.
Un’ulteriore novità del nuovo testo dell’art. 14 citato è data dal momento in cui viene accertata la violazione che viene fatto coincidere con l’accesso ispettivo. Ne consegue che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento viene comunque adottato. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione viene adottato su segnalazione di altre amministrazioni e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, il datore ha comunque regolarizzato le violazioni accertate.
Riguardo invece alla seconda causale che legittima il provvedimento di sospensione (gravi violazioni in materia di salute e sicurezza), le cui fattispecie sono individuate tassativamente nell’allegato I al DL 146/2021, il nuovo testo non richiede più la condizione della reiterazione. Pertanto la sussistenza di una di queste consente l’adozione del provvedimento.
In merito all’ambito di applicazione della sospensione, l’INL richiama le precedenti indicazioni già fornite in materia (Circ. Min. lavoro 33/2009 e nota Min. lavoro prot. n. 337/2021), secondo cui gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- ha omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- ha omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
In presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotta sempre un unico provvedimento di sospensione per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Resta fermo che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.
Anche se gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, il provvedimento per le violazioni in materia di salute e sicurezza deve essere adottato, di norma, immediatamente.
Un altro aspetto affrontato dalla circolare riguarda le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione. Sul punto l’INL (richiamando i precedenti chiarimenti contenuti nella nota prot. n. 19570/ del 16 novembre 2015) sottolinea che, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
In caso di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, l’INL accerta che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Ai fini della revoca, il datore di lavoro deve altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
In caso di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.
Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.
Se sussistono entrambe le violazioni (per lavoro irregolare e in materia di salute e sicurezza) l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Se l’INL è a conoscenza dell’adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.
Viene confermata la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Contro il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.
L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, poiché in caso di inottemperanza alla prescrizione, la competenza è del giudice penale, viene previsto che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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