L’INPS, con la circolare n. 132 del 20/11/2020, ha precisato che il congedo per la sospensione dell’attività didattica in presenza, previsto dall’art. 21-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), modificato dal D.L. 137/2020 può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto Ristori).

L’Istituto previdenziale interviene sul congedo straordinario riconosciuto ai lavoratori genitori in alternativa al lavoro agile al fine di accudire i figli rimasti a casa in quarantena oppure a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza.

In particolare, inizialmente l’art. 5 del DL 111/2020 aveva introdotto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, a decorrere dal 9 settembre, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14, disposta dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

La Legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020 ha abrogato il DL 111/2020 riproponendo comunque il contenuto del citato art. 5 nell’art. 21-bis ed estendendo l’ambito di applicazione. Infatti il congedo viene riconosciuto, dal 14 ottobre 2020, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Successivamente l’art. 22 del Decreto Ristori ha elevato a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione in modalità agile in caso di quarantena del figlio. Inoltre ha riconosciuto ai genitori di figli dai 14 ai 16 anni di età la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lo stesso DL 137/2020 ha anche previsto che il congedo possa essere fruito, dal 29 ottobre 2020, dal genitore lavoratore dipendente anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Pertanto i genitori lavoratori richiedenti possono accedere al congedo indennizzato solo per i giorni di assenza fruiti dal 29 ottobre 2020.

Infine l’art. 13 del DL. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis) ha previsto un congedo straordinario per i lavoratori genitori nel caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, disposta con Ordinanza del Ministero della salute. Su quest’ultimo congedo l’INPS si ricerca di intervenire con una successiva circolare.