E' stato firmato il Decreto previsto dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/08 a favore delle aziende che sospendono l'attività a seguito della crisi in atto e che non potrebbero altrimenti fruire di misure di sostegno al reddito.
In particolare, il Ministero ha chiarito che per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali, si intendono tutti quegli eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e, in particolare:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.
Altra importante precisazione fornita dal Ministero riguarda l'ambito di applicazione soggettivo della norma in commento. Nello specifico, è stato chiarito che i beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) e b) del D.L. n. 185/08 devono essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 223/91.
Il Decreto, infine, ha disciplinato l'indennità a favore degli apprendisti e quella per i collaboratori a progetto che lavorano per un unico committente.