L’Inps, con il messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013, ha riepilogato il quadro normativo e fornito le istruzioni operative in merito al nuovo procedimento, introdotto dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).
Si evidenzia, innanzi tutto, che il procedimento di cui sopra trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito.
L’Istituto precisa, quindi, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.
Il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, può presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b. da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La dichiarazione deve essere presentata all’AdR, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, e, oltre a produrre l'effetto immediato di sospendere l'esecuzione del titolo, è idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione in caso di inerzia dell'Ente creditore entro i termini stabiliti.
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l’Agente trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione.
Il controllo dovrà avvenire tempestivamente e, in caso di conferma delle ragioni del contribuente, dovrà essere adottato, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le modalità in uso.
Decorsi ulteriori sessanta giorni, l’Ente creditore, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza (ovvero l’inidoneità) della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all’AdR il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.