La nota n. 162 del 24 gennaio 2023 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente in nero, con violazione prevenzionistica relativa all’assenza del DVR e della nomina del RSPP.

Cosa tratta?

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo è stato radicalmente modificato dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. decreto fiscale).

A partire da tale data, infatti, l’art. 14 del D. Lgs. 81/08 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze:

  • Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati (e non più il 20% come previsto fino a quel momento);
  • Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo D. Lgs. 81/08 (anch’esso riscritto).

Inoltre è stato rimosso il presupposto della “reiterazione” delle gravi violazioni commesse: anche il Datore di Lavoro che ne commette una per la prima volta, rischia l’immediata sospensione dell’attività.

In tempi relativamente recenti il Ministero ha chiarito che il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore “in nero” sia l’unico occupato dall’impresa, con lo scopo di tutelare le microimprese. 

La nota pubblicata da INL lo scorso 24 Gennaio fa riferimento al quesito relativo alla possibilità di procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

L’Ispettorato precisa che la deroga prevista per le microimprese non può applicarsi qualora fossero contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento sospensivo.

In ogni caso, aggiunge l’INL, qualora il provvedimento di sospensione non sia adottato per via della citata eccezione, l’ispettore dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, disponendo eventualmente l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione delle prescrizioni imposte e degli adempimenti assicurativi.

Quando entra in vigore

La nota di chiarimento INL n. 162 è stata pubblicata in data 24 Gennaio 2023 rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per gli ispettori durante lo svolgimento della loro attività ma anche per i Datori di Lavoro che potrebbero essere oggetto di tale provvedimento.

Indicazioni operative

Si ricorda che nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al provvedimento interdittivo è punito:

  • con l'arresto fino a 6 mesi nel caso di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di evidenza di lavoro irregolare.

Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).

 

Si rimanda alla nota INL in allegato per tutti i dettagli.