Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 31 del 20 marzo 2009, ha reso noto che è possibile sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, per godere del permesso retribuito per gravi motivi.
In particolare, il Ministero ha riconosciuto la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. Infatti, ai fini del mutamento del titolo, ciò che rileva è esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'uno o dell'altro tipo di permesso.
Secondo il Ministero appare dunque legittima la possibilità di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell'ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni, in quanto, dalla fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei "gravi motivi".