Sospensione attività imprenditoriale: poteri agli ispettori del Minlavoro e delle ASL
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 10/11/2009 n.33, ha fornito alcune precisazioni sul provvedimento di sospensione dell'attività dopo le modifiche apportate dal DLgs 106/2009 al T.U. sulla sicurezza, tra le quali che il potere di sospensione spetta non al personale ispettivo, ma agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle ASL.
I motivi che giustificano l'adozione del provvedimento di sospensione sono: la presenza di lavoratori in nero e le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La circolare sottolinea che il provvedimento di sospensione è discrezionale (infatti il DLgs 106/2009 utilizza l'espressione "possono adottare") nel senso che deve essere di norma adottato ogni qual volta gli ispettori ne accertano i presupposti, a meno che circostanze particolari (quali le esigenze di salute e sicurezza per evitare situazioni di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di terzi) suggeriscano di non adottarlo.
In via generale la sospensione dell'attività non ha luogo quando il lavoratore in nero è l'unico dipendente occupato dall'impresa, anche se quest'ultimo verrà allontanato sino al momento in cui il datore di lavoro non avrà provveduto a regolarizzarne la posizione.
Per lavoratore occupato in nero si deve intendere qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo (come i lavoratori occasionali ex art.2222 c.c.), a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata.
Gli effetti della sospensione dell'attività riguardano la singola unità produttiva ed in particolar modo per il settore edile, l'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere. Inoltre, precisa il Ministero, gli effetti della sospensione iniziano a decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori e dei terzi.
E' bene sottolineare che il differimento degli effetti ha luogo solo per i casi di sospensione per lavoro nero e non anche nei casi di violazioni prevenzionistiche., data la finalità che il provvedimento assume in dette circostanze.
Il giorno lavorativo successivo deve essere inteso come il giorno di apertura dell'ufficio della DPL o dell'ASL che ha emanato il provvedimento.
In merito alla revoca del provvedimento di sospensione che può essere adottata dall'organo di vigilanza che lo ha adottato (così come previsto dall'art. 14 T.U. sicurezza) il Ministero del lavoro precisa che qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma per ottenere la sua revoca sarà dunque 1.500 euro (se il provvedimento è stato adottato per lavoro irregolare) o 2.500 euro (se il provvedimento è stato adottato per violazioni prevenzionistiche).
La circolare 33/2009 evidenzia anche i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed il sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 cpp.
Più precisamente se i due provvedimenti riguardano gli stessi ambiti applicativi (come ad esempio l'intero cantiere), allora la sospensione non deve essere adottata. Verrà invece adottato il solo sequestro penale.
Riproduzione riservata ©