Sospensione attività didattica: illegittimo licenziare il lavoratore che si assenta dal lavoro per seguire il figlio
A cura della redazione
Il Tribunale di Trento, con ordinanza dell’8 settembre 2020, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento comminato nei confronti della lavoratrice che, a causa della sospensione delle attività didattiche disposta in ragione dell'emergenza COVID 19, sì è trovata nell'impossibilità di svolgere le prestazioni lavorative dovute alla società datrice di lavoro per assistere la figlia minore.
In merito all'obbligazione di lavoro, la cui disciplina tutela non solo l'interesse del datore di ricevere la prestazione, ma anche gli interessi attinenti alla persona del lavoratore, l'impossibilità della prestazione in termini di inesigibilità della prestazione secondo buona fede, ricorre quando emerga una difficoltà nell'adempiere che, alla luce del contenuto della prestazione dovuta e dei mezzi correntemente impiegati per eseguirla, non è corretto pretendere che il debitore superi. Nel caso di specie, controvertendosi in merito al licenziamento discriminatorio della ricorrente, madre di una bambina di nove anni con la stessa convivente, senza la presenza dell'altro genitore, che, a causa della sospensione delle attività didattiche disposta in ragione dell'emergenza COVID 19, sì è trovata nell'impossibilità di svolgere le prestazioni lavorative dovute alla società datrice di lavoro, per assistere la figlia minore che, altrimenti, si sarebbe trovata da sola in casa, deve ritenersi insussistente la giusta causa del licenziamento, addotta dalla datrice di lavoro e costituita dall'assenza ingiustificata della ricorrente dal lavoro. Pertanto le prestazioni di lavoro nelle giornate afferenti all'assenza oggetto di addebito dovevano, nel caso di specie, ritenersi inesigibili e quindi impossibili per causa non imputabile alla ricorrente, in virtù del disposto dell'art. 23, c. 6, del D.L. 18/2000. In conclusione, deve ordinarsi l'annullamento del licenziamento intimato e la condanna della società datrice di lavoro alla reintegra della lavoratrice oltre al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto che sarebbe maturata alla cessazione del rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
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