Sorveglianza sanitaria: la violazione in settori diversi dall’edilizia viene comunicata all’Autorità giudiziaria
A cura della redazione

L’INL, con la lettera circolare 12/10/2017 n.3, in merito all’obbligo della sorveglianza sanitaria sancito dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ha ricordato che sono almeno tre le fattispecie omissive sanzionabili.
In particolare, scatta la sanzione per omessa sorveglianza sanitaria nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (come ad esempio i lavori in quota, i lavori nel sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, i lavori subacquei, ecc.) di cui all’art. 18, c.1 lett. c del T.U. sicurezza.
Il regime sanzionatorio trova applicazione anche in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria (art.18, c.1, lett.g)) e in tutti i casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione. In questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente (art. 18, c.1 lett. bb).
Infine, conclude l’NL, se l’omessa sorveglianza sanitaria viene riscontrata in settori diversi dall’edilizia gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
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