La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 27 del 31 dicembre 2014, ha chiarito che il datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, può avvalersi, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti da tali strutture.
Resta esclusa, tuttavia, la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono un’attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale” ex art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.