Sorveglianza sanitaria: il costo del trasporto alla clinica è a carico del datore
A cura della redazione

Sono a carico del datore di lavoro gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo pubblico o privato, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal medico competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche di cui all’art. 41, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2008, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa (Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, risposta all’interpello 25/10/2016 n. 14).
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono, infatti, comportare oneri economici per il lavoratore. Parimenti, il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
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