Sorveglianza sanitaria eccezionale: adottato il decreto che determina la tariffa per singola prestazione
A cura della redazione
L’INAIL ha reso noto che è disponibile il decreto interministeriale (Lavoro – Economia) del 23 luglio 2020 che fissa in 50,85 euro l’importo unitario per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Istituto in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.
Tale importo è versato all’Istituto dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”).
La nota ricorda che a partire dal 1° luglio 2020 è possibile inoltrare la richiesta di prestazione attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, attivo sul portale dell’Inail.
L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale.
Si ricorda che fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
In sostanza l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere lttività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.
Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
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