L’INL, con la nota prot. n 687 del 19 aprile 2023, ha precisato che anche le aziende che svolgono attività di sorveglianza antincendio, se applicano un contratto collettivo diverso dal CCNL Guardie ai fuochi o dal CCNL sorveglianza antincendio, devono garantire ai lavoratori le medesime tutele normative ed economiche previste da quelli di settore.

L’Ispettorato giunge a questa conclusione richiamando l’art. 11 del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) secondo cui al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La stessa norma consente alle imprese appaltatrici di applicare un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara.

Ne deriva che se gli ispettori, in sede di verifica, accertano circostanze diverse, come ad esempio l’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, informeranno la stazione appaltante della violazione riscontrata e procederanno ai recuperi contributivi e retributivi.