Sono esenti le somme riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento per demansionamento
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 185 dell’8 aprile 2022, ha disposto che le somme liquidate a seguito di lesione della capacità professionale del lavoratore per effetto del demansionamento subito, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurano un danno emergente ed essendo rivolte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un ex dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito di ripetuti demansionamenti subiti.
Il Giudice di merito ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalità, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale.
La società non ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale e ha deciso di corrispondere la somma richiesta dal lavoratore, applicando però la ritenuta alla fonte, non essendo chiaro se la stessa avesse natura di danno emergente e quindi priva di rilevanza reddituale o diversamente, lucro cessante e quindi da assoggettare ad imposizione.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato precedenti suoi interventi (Ris. 155/E del 2002, 356/E del 2007, 106/E del 2009 e 16/E del 2018) ribadendo che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).
In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.
In tema di demansionamento però è necessario distinguere il danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.
Secondo l’Agenzia delle entrate le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili, purchè l’interessato fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno.
Poiché la società, pur avendo operato inizialmente la ritenuta alla fonte sulle somme riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno e versato le stesse all'erario, ha poi provveduto a restituire dette somme al dipendente, potrà recuperare detto importo presentando la dichiarazione integrativa del mod. 770/2021 relativo al 2020.
A tal fine, nel frontespizio del modello 770/2021 integrativo andrà inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna "Ritenute operate" l'importo 0. Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 "Versamenti in eccesso" e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 "Credito risultante dalla presente dichiarazione", indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.
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