La Commissione tributaria della regione Lazio, con la sentenza 29/05/2013 n.152, ha deciso che i costi che l’impresa utilizzatrice ha sostenuto per aver fruito dell’attività lavorativa del lavoratore somministrato non possono essere portati in deduzione dalla base imponibile Irap.

Più precisamente, ha sostenuto la Commissione, i costi afferenti alla provvista di lavoro interinale vanno classificati dal punto di vista sostanziale della relativa funzione economica, indipendentemente dall’impostazione formale attraverso cui gli stessi vengono addebitati all’impresa. Questi costi, in sostanza, vanno esposti come costi per il personale e non come costi per servizi. Ciò comporta l’indeducibilità per la società beneficiaria delle prestazioni.