Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 4 del 2 aprile 2010, ha precisato che lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro è riservato esclusivamente ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 276/2003: operatori pubblici e privati espressamente autorizzati dal Ministero (artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003), dalle Regioni e dalle Province autonome con riferimento al proprio territorio (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 276/2003), previo accertamento del possesso degli specifici requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5 del D.Lgs. citato.
In particolare, tra i requisiti giuridici richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie che svolgono attività di somministrazione di lavoro è prevista sia "la costituzione dell'agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea" sia che "la sede legale o una sua dipendenza - si trovi - nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea".
Pertanto, il campo di applicazione della disciplina italiana relativa alla somministrazione di lavoro risulta circoscritto agli Stati membri della Comunità Europea e quindi solo le società stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione possono iscriversi all'Albo delle Agenzie per il Lavoro italiano.