Somministrazione irregolare: il licenziamento va impugnato anche nei confronti dell’utilizzatore
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/09/2016 n.17969, ha deciso che nei casi in cui venga costituito un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, gli atti compiuti dal somministratore, incluso intimare il licenziamento, producono effetti anche nei confronti del primo, con il conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento anche nei confronti dell’utilizzatore.
Nel caso in esame, un lavoratore era stato allontanato da una società con la quale aveva in corso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma prestava la propria attività materialmente per un’altra società.
Il lavoratore ha così richiesto al giudice del lavoro che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e che fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’altra azienda, oltre al pagamento delle differenze retributive e la reintegrazione nel posto di lavoro.
I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso del lavoratore per il fatto che erano orami decorsi i termini per impugnare il licenziamento nei confronti dell’azienda presso la quale era stata prestata l’attività lavorativa.
Ha fatto eco ai giudici di merito anche la Suprema Corte, a cui si era rivolto il lavoratore, che ha richiamato l’art. 27 del D.lgs. 276/2003, secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o per la gestione del rapporto si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In sostanza sancisce il principio in base al quale l’utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore.
La sentenza ritiene che, sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro che viene ricondotto all’utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volontà del legislatore, tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento.
In conclusione, il licenziamento, anche se intimato dal somministratore deve essere impugnato nel termine di 60 giorni dopo la sua comunicazione, per l’ordinaria decadenza dell’azione di annullamento anche rispetto all’utilizzatore, non potendo trovare applicazione i principi affermati dai giudici di legittimità con riguardo alla Legge 1369/1960 ormai abrogata.
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