Somministrazione irregolare e distacco illecito: no alle sanzioni per lavoro nero
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 27 del 7 novembre 2014, ha precisato che, nelle ipotesi di somministrazione irregolare e distacco illecito (articoli 27 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003), non si applicano le sanzioni per lavoro nero né le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
In entrambi i casi, infatti, si presuppone che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento, peraltro verificabile in ragione dell’esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore/distaccante, determina una peculiarità della fattispecie che trova una specifica disciplina sanzionatoria nell’ordinamento (articoli 18, 21, 27 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003) in quanto il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro “nero” o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
In tali ipotesi esiste una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro “nero” tout court. Ne consegue che, nelle ipotesi in questione, non sarebbe in linea con il quadro normativo e con i criteri di ragionevolezza che sottendono l’interpretazione del complessivo assetto della disciplina sanzionatoria, l’applicazione sia delle sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia delle sanzioni amministrative per lavoro “nero” o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
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