Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 13 del 9 aprile 2009 ha fornito chiarimenti in merito alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle agenzie di somministrazione.
In particolare, poiché l'agenzia di somministrazione di lavoro comunica l'instaurazione del rapporto di lavoro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'instaurazione stessa è avvenuta, il Ministero ha chiarito che la regolare costituzione del rapporto di lavoro potrà essere dimostrata agli organi di vigilanza mediante l'esibizione - da parte del lavoratore o dell'agenzia di somministrazione - del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti, valido anche quale dichiarazione di assunzione, o in alternativa dalla comunicazione di invio in somministrazione che il somministratore deve effettuare al prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Altra interessante puntualizzazione del Ministero del Lavoro è stata quella relativa all'obbligo di scritturazione sul Libro Unico del Lavoro dei lavoratori somministrati. Il Ministero ha precisato che le registrazioni dei somministrati effettuate dall'utilizzatore nel Libro Unico del Lavoro possono essere fatte senza particolari obblighi di tracciato ed anche in forma di elenco; quello che è importante è che il cedolino sia elaborato con numerazione sequenziale e contenga i suddetti dati essenziali.
In ultimo, sono state segnalate le specificazioni relative al reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche. Nei casi in questione vige, infatti, l'obbligo per tutti gli operatori del mercato del lavoro di comunicare all'INPS i casi di rifiuto di un'offerta formativa o di un lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, da parte di un soggetto che percepisca trattamenti di sostegno al reddito.