Somministrazione: diritti sindacali garantiti secondo il contratto dell’agenzia
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, ha chiarito che, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trova applicazione innanzi tutto il CCNL dell’agenzia di somministrazione ma, al contempo, occorre consentire, al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.
Come è noto, il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, ed il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
Datore di lavoro del lavoratore somministrato è, dunque, formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa - nel periodo della missione - viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.
La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, quindi, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.
Pertanto, in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Ciò al preciso fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35, c. 1, D.Lgs. 81/2015).
Tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’art. 36 del citato D.Lgs. 81/2015 dispone, al c. 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
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