Il Ministero del lavoro, nella sezione Urp On Line, il 24 giugno 2024, ha pubblicato le risposte alle principali FAQ sul rapporto parità uomo donna che deve essere presentato quest’anno entro il prossimo 15 luglio, tra le quali che i lavoratori somministrati non sono calcolati all’interno del numero complessivo dei dipendenti dell’azienda. E dunque non vanno neppure calcolate le ore dagli stessi lavorate.

Al Ministero del lavoro è stato chiesto anche se nel calcolo degli occupati al 31/12/23 nella Tabella 2.1, debbano essere considerati anche i passaggi di categoria es. da quadro a dirigente. Sul punto il Ministero ha risposto che la riga della tabella 2.1 (che si riferisce agli occupati al 31/12/2023) consente di modificare la distribuzione dei dipendenti per categoria professionale, tenendo così conto dei passaggi di categoria avvenuti nel corso del 2023. Tali passaggi di categoria devono essere indicati nel dettaglio nella tabella 2.4.

Nel caso di distacco transnazionale vanno conteggiati sia i lavoratori dipendenti da un’azienda italiana che siano distaccati all’estero, sia quelli distaccati in Italia dall’estero. Allo stesso modo, nel caso di distacco nazionale, disciplinato dall’art. 30 del d. lgs. 276/2003, i lavoratori vanno conteggiati sia da parte del distaccante, che da parte del distaccatario. Entrambi hanno infatti l’obbligo di inserire il lavoratore all’interno del Libro unico del lavoro (cfr. Vademecum MLPS 2008 sul LUL – parte B, n. 5 e n. 8).

Riguardo alla domanda se debbano o meno essere tenuti in considerazione anche i dipendenti di aziende con sede all’estero, il Ministero del lavoro ha risposto negativamente, dato che sono obbligate a presentare il rapporto solo le aziende con sede legale in Italia.

Quelle con sede all’estero, invece, sono tenute a presentare il rapporto solo nel caso in cui abbiano in Italia sedi, dipendenze o unità produttive/operative che, nel loro insieme, occupano più di 50 dipendenti. Nel rapporto dovranno essere inserite solo le informazioni relative ai dipendenti occupati sul territorio italiano.

Le aziende con sede legale in Italia che abbiano sedi, filiali o altre strutture aziendali all’estero non dovranno fornire informazioni in merito al personale occupato presso dette strutture

Il Ministero del lavoro fa luce anche sui periodi di aspettativa. Secondo la FAQ ministeriale all'interno della Tabella 2, come ricordato dalle Istruzioni, nella voce "Dipendenti in stato di gravidanza e in congedo a qualunque titolo" si menziona l'aspettativa, anche non retribuita, che andrà inserita a qualunque titolo sia fruita. Nelle righe successive andranno, invece, indicati separatamente i dipendenti che abbiano fruito – nel corso del secondo anno del biennio – di congedi di maternità/paternità e di congedi parentali. Nel caso in cui un medesimo soggetto abbia utilizzato sia il congedo di maternità/paternità sia il congedo parentale nel corso dell’anno, si dovrà indicare il valore 1 sia nella riga relativa “di cui in congedo obbligatori di maternità/paternità”, sia in quella relativa a “di cui in congedo parentale”. 

Nel monte retributivo lordo da indicare in tabella 2.8 vanno inclusi tutti gli elementi retributivi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti. Si includono quindi il minimo tabellare; l’indennità di contingenza; eventuali "indennità di funzione"; aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi); superminimi collettivi; superminimi individuali; incentivi individuali; premio di produzione, di risultato, MBO e LTI; indennità per lavoro straordinario; altre voci retributive non elencate (3° elemento, cottimo, concottimo, integrazioni da parte dell'azienda in caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, premio di presenza, altre indennità); 13° mensilità, 14° mensilità e altre mensilità supplementari, nonché il valore imponibile relativo ai fringe benefit che concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale (che andrà indicato nelle colonne relative alle “componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”). Nel monte retributivo lordo non vanno conteggiati, invece, il TFR, gli importi anticipati per conto degli enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) quali indennità di malattia, maternità, infortunio, assegni familiari, CIG. Gli importi devono essere specificati come somma totale delle voci erogate nell'anno per l'insieme dei dipendenti dello stesso livello, e non come "importi medi".

Nella tabella 2.8.1 si dovrà, poi, indicare separatamente nella riga “Altro” l’importo dei benefit aziendali e delle altre componenti della retribuzione diversi dagli straordinari, dai superminimi individuali e dai premi di produttività (es. fringe benefit e altri strumenti di welfare aziendale, ove concorrano alla formazione dell’imponibile fiscale). 

Infine, riguardo alla retribuzione iniziale richiesta alla Tabella 2.7 il Ministero del lavoro precisa che è quella misurata al 31.12.2022, in coerenza al dato degli occupati indicato nella Tabella 2.1 che richiede le relative informazioni misurate al 31/12/2022.