L’INPS, con il messaggio 9 novembre 2023 n.3951, ha precisato che in caso di collocamento provvisorio a scopo adottivo, disposto dal Tribunale dei minorenni presso le famiglie collocatarie, ai sensi dell’art. 10 della Legge 184/1983, ai genitori spetta un periodo massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi.

La precisazione dell’INPS ruota intorno all’art. 26 del D.lgs. 151/2001 che al comma 1 prevede che il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

Mentre al comma 6 si prevede che nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Secondo l’INPS è necessario tener distinto l’affidamento preadottivo dal collocamento a scopo adottivo.

Infatti la differenza è rilevante dato che in caso di adozione o affidamento preadottivo il congedo di maternità spetta nella misura massima di 5 mesi, mentre in caso di collocamento provvisorio a scopo di adozione ai genitori spetta un periodo massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi.

Resta fermo in quest’ultimo caso, precisa l’INPS, che quando l’eventuale adozione o affidamento si perfezionano, ai genitori spettano i restanti due mesi di congedo da fruire.