Solo gli Enti bilaterali con il requisito della maggiore rappresentatività possono certificare i contratti
A cura della redazione
![](/admin/lf_articles/68948/pen-428305_1920.jpg)
L’INL, con la circolare 12/02/2018 n.4, ha precisato che gli Enti bilaterali che possono certificare i contratti, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, sono soltanto quelli costituiti da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Secondo l’Ispettorato infatti possono essere definiti Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla Riforma Biagi, tra cui la certificazione dei contratti e la regolarità o congruità contributiva, soltanto quelli che sono costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Pertanto, se tale requisito non sussiste, il personale ispettivo non solo potrà contestare i documenti certificati da tali pseudo Enti, ma anche adottare i provvedimento sanzionatori.
Riproduzione riservata ©