Solo i consulenti del lavoro possono trasmettere le dimissioni telematiche
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, ha stabilito che solo i consulenti del lavoro sono competenti a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, restando escluso che tale possibilità sia riconosciuta anche agli altri professionisti ed associazioni abilitati ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979.
Ciò in quanto gli obblighi sanciti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. n. 12 del 1979.
Conseguentemente, non possono trasmettere le dimissioni o la risoluzione i seguenti soggetti: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, CAF istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ecc.
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