Solimare, rimodulati gli oneri a carico del Fondo
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 17 maggio 2017 (G.U. n. 166 del 18.7.2017), ha modificato il precedente decreto 8 giugno 2015 n. 90401 relativo all’istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.
La modifica riguarda l’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, che viene determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; dieci volte nell’anno 2017; otto volte nell’anno 2018; sette volte nell’anno 2019; sei volte nell’anno 2020 e cinque volte nell’anno 2021.
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