SOLIMARE: anche gli apprendisti tra i destinatari del Fondo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 16 del 23 gennaio 2024, ha fornito nuove indicazioni in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, alla luce delle modifiche apportate dal D.I. 8 agosto 2023 al D.I. 90401/2015, istitutivo del Fondo.
Innanzi tutto, si segnala che, ad oggi, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, “tutte le imprese armatoriali”, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Allo stesso modo, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato D.I. 8.8.2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS né al relativo obbligo contributivo.
Il contributo ordinario – si ricorda – è pari allo 0,30% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori), ed è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo.
Dal 1° gennaio 2022, sono ricompresi, nella platea dei beneficiari della prestazione del Fondo, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato. Mentre restano, ancora, esclusi i dirigenti.
In ordine all’applicabilità delle causali della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, la novella normativa riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, includendo anche la fattispecie del contratto di solidarietà, precedentemente non contemplata.
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